Art. 88

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 77 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga al presente testo unico, salvi pero' i principi fondamentali ai quali esso e' stato informato.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art88 · fonte su Normattiva