Art. 89

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[1](Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]Finche' il ruolo degli ufficiali delle armi navali non sara' completo, il Ministro per la marina, allo scopo di regolare l'avanzamento degli ufficiali delle armi navali in modo che esso non sia sensibilmente diverso da quello degli ufficiali di vascello, ha facolta' di stabilire annualmente i ruoli dei vari gradi nei limiti dei relativi organici.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art89 · fonte su Normattiva