Art. 9
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[1](Art. 8 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]E' considerato, a tutti gli effetti, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:
- a)imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);
- b)destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;
- c)destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.
[3]Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:
- a)i piloti e gli allievi piloti;
- b)gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;
- c)i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.
[4]Le disposizioni del 1° comma cessane di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva