Art. 90
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[1](Art. 88 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Per gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle armi navali saranno considerati come periodi di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.
[3]Il periodo di imbarco in comando navale dovra' pero' essere in ogni caso totalmente compiuto.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva