Art. 92
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[2]Agli effetti dell'art. 43 del presente testo unico, per l'avanzamento per concorso a maggiore, gli ufficiali per la direzione macchine provenienti dalla Regia scuola macchinisti di Venezia, che sono passati a far parte del Corpo del genio navale, s'intendono aggregati al corso di reclutamento degli ufficiali del soppresso Corpo del genio navale che immediatamente li precede nell'anzianita'.
[3]I capitani ed i tenenti gia' appartenenti al soppresso Corpo del genio navale, aventi anzianita' di nomina a tenente posteriore al 31 dicembre 1918, ed i capitani, tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale che, raggiungendo le condizioni prescritte, saranno trasferiti nel Corpo del genio navale, saranno considerati suddivisi in corsi, in relazione alla rispettiva data di nomina a tenente come segue:
[4]1° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1919 e il 31 dicembre 1920;
[5]2° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1921;
[6]3° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1922 e il 31 dicembre 1922;
[7]4° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1923;
[8]5° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1924 e il 30 giugno 1924;
[9]6° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925;
[10]7° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926;
[11]8° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1926 e il 30 giugno 1927;
[12]9° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1927 e il 30 giugno 1928.
[13]Per gli ufficiali che hanno conseguito o conseguiranno la promozione a tenente dopo il 30 giugno 1928, i corsi saranno costituiti dagli ufficiali aventi la data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.
[14]Sono pero' applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianita' previste dal presente testo unico.
[15]E' altresi' applicabile la riserva di anzianita' a quegli ufficiali che avessero dovuto subire un ritardo nel conseguimento della laurea in ingegneria navale, per cause di guerra o di malattia dipendente da cause di guerra. Essi pertanto saranno classificati al proprio posto nell'originario corso di reclutamento, al quale essi presero effettivamente parte.
[16]Gli ufficiali del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale, che avranno ripetuto uno dei corsi presso le Scuole di ingegneria, saranno classificati col corso seguente al loro, al quale si intenderanno definitivamente aggregati.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva