Art. 93
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[2]Per i colonnelli e tenenti colonnelli del genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio reparti macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del genio navale.
[3]Per i colonnelli del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, il periodo di direzione assolto nel grado di tenente colonnello equivarra' a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello.
[4]I maggiori del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[5]I capitani del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianita' di grado anteriore al 1° gennaio 1922, potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello, senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[6]I capitani del genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianita' di grado posteriore al 1° gennaio 1922, potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[7]I tenenti del genio navale che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, erano in quadro di avanzamento e sono stati promossi capitani senza compiere il periodo d'imbarco previsto dalla tabella B, dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.
[8]I tenenti del genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianita' di grado anteriore al 1° febbraio 1925, potranno avanzare al grado di capitano, compiendo solo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[9]Tuttavia - per i tenenti del genio navale con anzianita' di grado compresa fra il 1° dicembre 1923 e il 1° gennaio 1924 - il suddetto periodo di imbarco e' limitato a nove mesi purche' durante l'imbarco stesso abbiano riportato buone note caratteristiche.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva