Art. 95

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[1](Art. 46 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

[2]Nulla e' variato alle disposizioni del R. decreto-legge numero 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva tranne che per gli ufficiali del Corpo delle armi navali. Detti ufficiali potranno avanzare sino ai piu' alti gradi. Essi rientreranno definitivamente in ruolo man mano che si verificheranno vacanze dovute a cessazione dal servizio permanente effettivo di pari grado dello stesso Corpo.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art95 · fonte su Normattiva