Art. 97

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[1](Art. 82 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620).

[2]Le disposizioni degli articoli 43 e 44 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.

[3]Pero' i capitani commissari aventi anzianita' di grado compresa fra il 1° gennaio 1921 ed il 1° luglio 1925, a qualunque reclutamento appartengano, costituiranno un unico corso agli effetti dell'art. 43 per l'avanzamento per concorso a maggiore.

[4]Con il regolamento saranno stabilite le norme e le modalita' da seguirsi per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali predetti.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art97 · fonte su Normattiva