Art. 98

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[1](Art. 83 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali di qualsiasi grado o Corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'art. 95 del presente testo unico) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art98 · fonte su Normattiva