Art. 98
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 83 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Gli ufficiali di qualsiasi grado o Corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'art. 95 del presente testo unico) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva