Art. 99
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[1](Art. 84 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale sono stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva