Art. 11
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[1]Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.
[2]Essi durano in carica quattro anni. Sino a che non siano revocate le loro nomine, s'intendono tacitamente confermate di quadriennio in quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.
[3]La nomina degli assessori puo' essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale, non motivate, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva