Art. 11

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[1]Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

[2]Essi durano in carica quattro anni. Sino a che non siano revocate le loro nomine, s'intendono tacitamente confermate di quadriennio in quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

[3]La nomina degli assessori puo' essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale, non motivate, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art11 · fonte su Normattiva