Art. 12R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 12; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 8)

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[1]L'ufficio di assessore e' obbligatorio.

[2]Gli assessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono entro il termine che sara' loro prefisso dallo stesso presidente del Tribunale.

[3]Essi prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto».

[4]Gli assessori tacitamente confermati, ai sensi del 1° capoverso dell'articolo precedente, non ripetono il giuramento.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 24 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art12 · fonte su Normattiva