Art. 13 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 9; R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 13, capov.)
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[1]Entro la prima decade di ottobre precedente la scadenza del quadriennio, gli albi dei Circoli di Corte di assise del distretto di ogni Corte d'appello, compresi gli albi dei Circoli delle Sezioni autonome, sono trasmessi dal Ministro per la grazia e giustizia al primo presidente della Corte d'appello medesima.
[2]Il primo presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero, in una delle udienze pubbliche della seconda decade di ottobre, pone in un'urna un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo del Circolo; in ciascuna scheda e' scritto il nome e cognome dell'assessore, il nome del padre, la condizione e la residenza.
[3]Lo stesso primo presidente, o il consigliere da lui delegato, pone in una seconda urna per ogni Tribunale del distretto un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo aventi residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale, redatte come e' stabilito dal precedente capoverso.
[4]La prima urna e' custodita dal primo presidente della Corte di appello. La seconda urna e' rimessa al presidente del Tribunale a cui si riferisce; ma e' conservata dal primo presidente della Corte di appello quella che contiene i nomi degli assessori aventi residenza nel Comune sede della Corte di appello.
[5]Di tutte le operazioni e' compilato processo verbale, sottoscritto dal primo presidente della Corte d'appello, o dal consigliere delegato, dal pubblico ministero e dal cancelliere.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva