Art. 17
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[1]Costituito definitivamente il Collegio e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, gli assessori presenti che non siano stati chiamati a costituire il Collegio vengono licenziati.
[2]I cinque assessori chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
[3]L'assessore supplente assiste al dibattimento e sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito od assente. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
[4]Per le cause rispetto alle quali si verifica l'impedimento o si accertano motivi di astensione o di incompatibilita', il numero degli assessori e' completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i gia' estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva