Art. 18

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[1]Nel giorno in cui ha termine la sessione, il presidente della Corte d'assise ne avverte anche telegraficamente il primo presidente della Corte d'appello, il quale personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato, ripone nella prima urna le schede degli assessori estratti, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale dell'operazione.

[2]Le schede, invece, che sono state estratte dal presidente della Corte d'assise dalla seconda urna, esistente presso il Tribunale del luogo in cui e' stata convocata la sessione, vengono riposte dal presidente medesimo nell'urna stessa alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, da inviarsi al primo presidente della Corte d'appello nel giorno successivo a quello dell'operazione.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art18 · fonte su Normattiva