Art. 19R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 13

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Gli assessori che hanno prestato servizio nello stesso anno in due sessioni di durata complessiva superiore ai trenta giorni, o in una sessione di durata superiore ai trenta giorni, possono, se estratti nuovamente a sorte, previa richiesta al presidente della Corte d'assise, essere dispensati dal prestare servizio in altre sessioni dello stesso anno, sempre che non vi ostino ragioni di servizio, la valutazione delle quali e' riservata al giudizio insindacabile dello stesso presidente.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art19 · fonte su Normattiva