Art. 2
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[1]La Corte d'assise e' composta:
- a)di un presidente di Sezione di Corte d'appello che la presiede;
- b)di un consigliere di Corte d'appello ovvero di un presidente o presidente di Sezione di tribunale;
- c)di cinque assessori.
[2]Magistrati e assessori costituiscono un unico Collegio.
[3]I presidenti e gli altri magistrati che compongono le Corti di assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, con il quale uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti d'assise comprese nel distretto della Corte d'appello.
[4]Mancando od essendo impedito il presidente della Corte d'assise, esso viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della Corte di appello, inteso il procuratore generale, da un altro presidente di Sezione di Corte d'appello o da uno dei magistrati componenti la Sezione di Corte di assise.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva