Art. 21R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 20; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 14)

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[1]Nei giudizi davanti alla Corte d'assise si osservano le norme stabilite nei titoli primo e secondo del libro terzo del codice di procedura penale e ogni altra norma del codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

[2]Nei casi in cui la Corte puo' delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione puo' farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

[3]La sentenza e' di regola redatta dal presidente o dall'altro magistrato ed e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata, non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art21 · fonte su Normattiva