Art. 22
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[1](R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 21).
[2]La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della Corte d'assise, rimette il giudizio ad un'altra Corte d'assise dello stesso distretto di Corte d'appello o di uno dei distretti piu' vicini.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva