Art. 25
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[1]L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, e' escluso, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, dal far parte della Corte ed e' condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000, a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge.
[2]Copia del decreto e' in ogni caso comunicata dal presidente al Ministro per la grazia e giustizia anche per l'eventuale revoca dalla nomina ad assessore a' termini dell'art. 11.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva