Art. 26
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[1]Gli assessori nominati per il biennio 1934-1935 restano in carica fino al 28 ottobre 1937, a meno che non raggiungano nel frattempo il limite di eta' di anni 65, o non perdano qualcuno dei requisiti prescritti o non sorgano altri motivi, nei quali casi, su proposta dei capi della Corte d'appello o di iniziativa del Ministro per la grazia e giustizia, la nomina di detti assessori viene revocata.
[2]Il nuovo quadriennio ha inizio il 29 ottobre 1937.
[3]E' applicabile agli assessori in carica nel quadriennio 1934-1937 il disposto del secondo comma dell'art. 11 del presente testo unico.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva