Art. 3 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 2
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[1]La Corte d'assise e' convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto, di cui all'art. Tuttavia il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, puo' ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del Circolo.
[2]Nelle Sezioni autonome di Corte d'appello la facolta', di cui al precedente capoverso, spetta al presidente della Sezione stessa, sentito l'avvocato generale.
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