Art. 5 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 5; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 4)
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E' incompatibile coll'ufficio di assessore la qualita':
- a)di magistrato e in genere di funzionario in attivita' di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
- b)di militare in servizio attivo delle Forze armate dello Stato;
- c)di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attivita' di servizio;
- d)di avvocato, di procuratore legale, di esercente il patrocinio legale innanzi alle Preture.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva