Art. 5R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 5; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 4)

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E' incompatibile coll'ufficio di assessore la qualita':

  • a)di magistrato e in genere di funzionario in attivita' di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
  • b)di militare in servizio attivo delle Forze armate dello Stato;
  • c)di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attivita' di servizio;
  • d)di avvocato, di procuratore legale, di esercente il patrocinio legale innanzi alle Preture.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art5 · fonte su Normattiva