Art. 9R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 9

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Il primo presidente della Corte di appello, di concerto con il procuratore generale del Re, assunte, quando occorra, informazioni sulla condotta morale e politica e su quant'altro ritiene utile, nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila, per ciascun Circolo di Corte d'assise, l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'art. 6, e lo invia al Ministro per la grazia e giustizia entro il mese di luglio.

Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art9 · fonte su Normattiva