Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III. R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).
[4]E' costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.
[5]Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente:
[6]1° all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli:
[7]2° all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle gia' esistenti nel porto di Genova;
[8]3° all'esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine del bacino XXVIII Ottobre e per la sistemazione del promontorio di S. Benigno, opere dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge e da compiersi entro il termine di anni dodici a decorrere dal 6 febbraio 1927;
[9]4° ((Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale. Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio));
[10]5° ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo, del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;
[11]6° a coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorita' e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonche' a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorita';
[12]7° alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.
[13]E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica e la dogana. Ne e' altresi' escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1938, n. 416, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' prorogata di anni dieci e cioe' dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1973".
Testo vigente dal 26 gennaio 1972 al 24 giugno 1975 · versione 6 su Normattiva