Art. 10

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[1](Art. 8 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

[2]I componenti del Comitato, i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

[3]Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto le sezioni riunite del Comitato e le sezioni, non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

[4]In seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso di parita' di voti avra' prevalenza quello del presidente. Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art10 · fonte su Normattiva