Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]I componenti del Comitato, i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.
[3]Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto le sezioni riunite del Comitato e le sezioni, non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei membri che rispettivamente li compongono.
[4]In seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso di parita' di voti avra' prevalenza quello del presidente. Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva