Art. 13
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[1](Art. 1, 2, 4, 5 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 e 3 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101/2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto legge 6 gennaio 1927, n. 37/173, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1425/1679; art. 1 e 2 R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639/3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43/581; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469).
[2]A titolo di rifusione di tutte le somme somministrate dallo Stato come all'articolo precedente e dei relativi interessi, stabiliti nella misura del 4,50 per cento a tutto il 31 dicembre 1928 e ridotti, a far tempo dal 1° gennaio 1929, al tasso annuo del 0,50 per cento, sono state stabilite le seguenti annualita':
[3]per l'esercizio 1923-24 la somma di L. 7.500.000; per ciascuno degli esercizi a cominciare dal 1924-25 sino al 1926-27 una quota annua di L. 11.800.000; per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 10 luglio 1927 al 30 giugno 1933 una quota annua di L. 500.000; per ciascuno degli otto esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941 una quota annua di L. 1.000.000 da pagarsi in una sola rata posticipata per ciascun esercizio.
[4]Durante gli esercizi finanziari dal 1933 al 1941 il Consorzio, in dipendenza della somministrazione di 50 milioni di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, dovra' inoltre devolvere all'Erario sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere indicate nel capoverso stesso, sia il valore che sara' realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno.
[5]Per gli esercizi successivi dal 1941-42 al 1958-59, saranno corrisposte uguali rate annuali posticipate, il cui importo sara' determinato all'inizio di questo periodo, in base all'ammontare del debito complessivo residuale di tutte le somministrazioni di fondi avute dal Consorzio a titolo di anticipazione ed elencate al precedente articolo, riferito detto debito complessivo al 1° luglio 1941 salvo conguaglio per i versamenti conseguenti ad ulteriori vendite di aree della zona di S. Benigno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1938, n. 416, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' prorogato al 30 giugno 1973".
Testo vigente dal 21 maggio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva