Art. 14
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[2]Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, il n. 349, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.
[3]Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle Provincie e dai Comuni ai termini dell'art. 4 della legge citata.
[4]Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato le somme alla stessa dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questa eseguite ai termini della legge predetta.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva