Art. 15

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[1](Art. 11 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

[2]Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, n. 349, il Consorzio e' autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nella anticipazione delle somme occorrenti, ed a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il R. Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie Lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con R. decreto 14 settembre 1898, e la seconda con R. decreto 3 febbraio 1901.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art15 · fonte su Normattiva