Art. 16
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[1](Art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).
[2]Per provvedere alle opere previste al punto 3° dell'articolo 1, passano al Consorzio come beni patrimoniali, con facolta' di allinearli nelle forme di legge, per la parte destinata in base al progetto 12 agosto 1925 a costruzione di edifici ad uso privato o commerciale, le aree coi fabbricati su di essi esistenti comprese nel piano generale del progetto sopra menzionato, nonche' le aree coi fabbricati annessi, situate a nord della costruenda strada Genova, Sampierdarena, formanti parte della Cava della Chiappella, e quelle consegnate e consegnande ad uso di cava dall'Amministrazione della guerra in base alla legge 11 giugno 1914, n. 570, ed alla convenzione 21 settembre 1914, approvata con decreto del Ministro per la guerra, in data 19 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti, il 7 novembre 1914, reg. 705 - bilancio entrate - foglio 149, e registrata gratuitamente a Genova il 30 novembre 1914 al volume 403, nn. 2655 e 2656 (doppio originale).
[3]I beni patrimoniali di cui sopra se non destinati ad essere alienati sono per la rimanenza assegnati al Demanio marittimo sotto la giurisdizione del Consorzio.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva