Art. 17

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[1](Art. 3, 4 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

[2]In dipendenza del passaggio al Consorzio dei beni indicati nell'articolo precedente risultano pure di pertinenza dell'Amministrazione consortile le aree ed i fabbricati adibiti ad usi e scopi militari, compreso il semaforo, nonche' le aree ed i fabbricati della R. Guardia di finanza, situati nel promontorio di S. Benigno compresi nel piano generale del progetto 12 agosto 1925.

[3]Come corrispettivo della cessione dei beni sopra elencati il Consorzio, nel termine di tempo fissato, gia' effettuo' il versamento della somma di 31 milioni di lire a favore del Tesoro dello Stato.

[4]Il Consorzio inoltre mettera' ancora a disposizione dell'Amministrazione finanziaria:

  • a)un'area di Demanio marittimo nella parte occidentale del vecchio porto, in fregio ad una banchina, adatta per forma ed estensione alla costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a servizio doganale adeguato alle esigenze del servizio medesimo;
  • b)un'altra area di Demanio marittimo adatta, parimenti, per forma ed estensione alla costruzione di una caserma per le guardie di finanza in sostituzione dei fabbricati da demolirsi attualmente adibiti a tale uso nella zona di S. Benigno.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art17 · fonte su Normattiva