Art. 18
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[1](Art. 6 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).
[2]All'espropriazione degli edifici, delle aree e degli altri beni privati che si rendera' necessaria per la esecuzione del sopradetto progetto (12 agosto 1925) si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n, 2892, riducendo ad un quinquennio il decennio previsto dall'art. 13 e adottando, in caso di fitti calmierati per legge, il criterio di cui al penultimo comma del detto art. 13.
[3]Per la esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopra citato, si applicheranno le norme della legge 8 luglio 1904, n. 351, e quelle di cui al presente testo unico.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva