Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12 legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1 e 3 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 parag. XII R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

[2]L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali e la determinazione delle rispettive quote di contributo sono fatti con le norme e con i criteri seguiti in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

[3]Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gli impianti ferroviari di cui al n. 4 dell'art. 1.

[4]I suindicati contributi saranno liquidati dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario e saranno riscossi in confronto degli enti debitori, nell'esercizio finanziario successivo.

[5]Il contributo delle Provincie e dei Comuni, stabilito nella misura del 20 per cento in conformita' delle disposizioni contenute nella legge sopra menzionata, rimane invece invariato nella ridotta aliquota del 10 per cento a riguardo delle seguenti spese sostenute dal Consorzio:

  • a)spese per opere portuali in eccedenza del fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, n. 349;
  • b)spese straordinarie per opere portuali eseguite a tutto settembre 1923 con i fondi del bilancio consortile;
  • c)le prime spese per la costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Gallera sino alla concorrenza della somma di L. 53.000.000 gia' erogata dal Consorzio.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art19 · fonte su Normattiva