Art. 19
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[2]L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali e la determinazione delle rispettive quote di contributo sono fatti con le norme e con i criteri seguiti in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.
[3]Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gli impianti ferroviari di cui al n. 4 dell'art. 1.
[4]I suindicati contributi saranno liquidati dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario e saranno riscossi in confronto degli enti debitori, nell'esercizio finanziario successivo.
[5]Il contributo delle Provincie e dei Comuni, stabilito nella misura del 20 per cento in conformita' delle disposizioni contenute nella legge sopra menzionata, rimane invece invariato nella ridotta aliquota del 10 per cento a riguardo delle seguenti spese sostenute dal Consorzio:
- a)spese per opere portuali in eccedenza del fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, n. 349;
- b)spese straordinarie per opere portuali eseguite a tutto settembre 1923 con i fondi del bilancio consortile;
- c)le prime spese per la costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Gallera sino alla concorrenza della somma di L. 53.000.000 gia' erogata dal Consorzio.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva