Art. 20
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[2]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'art. 11 e' fissato nella misura di annue L. 4.500.000 a decorrere dal 1° luglio 1925.
[3]Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verra' corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva