Art. 20

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[1](Art. 13 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206).

[2]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'art. 11 e' fissato nella misura di annue L. 4.500.000 a decorrere dal 1° luglio 1925.

[3]Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verra' corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art20 · fonte su Normattiva