Art. 21
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[2]Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 11, 12 e 14, lo Stato medesimo e' esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione delle opere portuali; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901, rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, n. 3230, con R. decreto del 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.
[3]Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtu' delle accennate convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e cio' tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillita' delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della citata convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonche' per tutti gli impianti ferroviari necessari per il servizio portuale, esclusa per questi ultimi la manutenzione.
[4]La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferroviaria, formera' oggetto di apposite disposizioni di regolamento.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva