Art. 23

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[1](Art. 1, p. XV e XVI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art 1, p. XII. R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512.

[2]E' data facolta' al Consorzio di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quella in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

[3]La imposizione di tali tasse e sopratasse e' subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art23 · fonte su Normattiva