Art. 23
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[2]E' data facolta' al Consorzio di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quella in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
[3]La imposizione di tali tasse e sopratasse e' subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva