Art. 24

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[1](Art. 17 legge 12 febbraio 1903, n. 50: e art. 1 R. decreto legge 29 giugno 1933; n. 1055, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1939).

[2]Il Consorzio puo' in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero e per l'estero.

[3]Al Consorzio e' pure data facolta' di togliere o ribassare le tasse di cui al successivo articolo sempre che si tratti di merce in transito dall'estero e per l'estero. Nell'esercizio di questa facolta' le deliberazioni del Consorzio sono subordinate all'assenso dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

[4]Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non puo' essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art24 · fonte su Normattiva