Art. 25
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[1](Art, 2, 4, ultimo comma e art. 5 R. decreto legge 15 settembre 1923. n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786: art. 1 n. 1 e art. 2 d) del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n 2101/2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; articolo unico R. decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407/1670, convertito in legge 28 marzo 1926, n. 562/998).
[2]In relazione alla facolta' accordata dall'art. 23 sono imposte le seguenti sopratasse e tasse speciali:
- a)una seconda sopratassa d'ancoraggio di cent. 5 per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo, in aumento alla sopratassa d'ancoraggio di cent. 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, la cui durata resta prorogata fino al 30 giugno 1959;
- b)una tassa di L. 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarrata sulle o dalle navi suddette, senza distinzione in ordine alla natura, al confezionamento ed all'imballaggio della merce stessa.
[3]Per la durata di ventisei anni a partire dal 1° gennaio 1925 tale tassa verra' pero' applicata nella misura ridotta di Lit. 0,75 per tonnellata quando si tratti di sabbia, ghiaia o materiali da costruzioni murarie, fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;
- c)una tassa di L. 2 per ogni carro ferroviario caricato o scaricato nell'ambito del porto;
- d)una tassa, per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato, nella misura di L. 10 per i passeggeri di 1ª classe e di L. 4 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo; di L. 30 per i passeggeri di 1ª classe e di L. 10 per quelli di 2ª quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso; di L. 60 per i passeggeri di 1ª e L. 20 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.
[4]Per i passeggeri di 3ª classe compresi gli emigranti, la tassa delle tre categorie sara' rispettivamente di L. 1, 2 e 5.
[5]I passeggeri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale o delle colonie italiane sono esenti dalla tassa suddetta.
[6]Per la parte che eccedesse il gettito delle annualita' da versarsi all'erario ai termini dell'art. 13 l'ammontare delle tasse e della quota di aumento della sovratassa di ancoraggio sopra elencate, sara' accantonalo dal Consorzio autonomo del porto di Genova, per essere destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1938, n. 416, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, avente vigore fino al 30 giugno 1959, e' prorogata di anni quattordici e cioe' dal 30 giugno 1963".
L. 16 aprile 1954, n. 156
2La L. 16 aprile 1954, n. 156, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, e' parimenti prorogata al 30 giugno 1984".
Testo vigente dal 23 maggio 1954 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva