Art. 26
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[1](Art. 18 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 2, ultimo comma, R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, numero 473/786; art. 1, p. XVII, R. decreto legge 28 dicembre 1924, numero 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articolo unico decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965).
[2]Le sopratasse d'ancoraggio e la tassa sui passeggeri sono accertate dalla Regia capitaneria e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana.
[3]Le tasse sulle merci sono accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.
[4]Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
[5]Le spese di riscossione ricadono a carico del Consorzio.
[6]Il gettito di dette riscossioni viene versato al Consorzio o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa colle modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva