Art. 27

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[1](Art. 19 legge 12 febbraio 1903, n. 60; art. 1, p. XVIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

[2]Per provvedere a quelle spese, per opere approvate come al successivo art. 30, che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consorziale, il Consorzio ha facolta' di contrarre prestiti o di ricorrere ad altre operazioni finanziarie, nei modi e con le condizioni che saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio e che dovranno ottenere la preventiva approvazione per parte dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici.

[3]I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio deliberera' di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art27 · fonte su Normattiva