Art. 29
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[1](Art. 23 legge 12 febbraio 1903, n, 50; att. 1, p. XX, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268).
[2]Il Consorzio:
- a)per la compilazione dei progetti, la contabilita', la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del regolamento per i lavori in conto dello Stato, e per i lavori ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato, in quanto sono applicabili.
[3]I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 50.000 sono eseguiti da funzionari del Genio civile o funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri;
- b)per i servizi marittimi del porto attribuitigli osserva le disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, in quanto sono applicabili;
- c)per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato, in quanto sono applicabili.
[4]Nell'esercizio di queste attribuzioni e facolta', il Consorzio non e' obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti Corpi dello Stato, ne' e' soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai regolamenti suindicati.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva