Art. 3
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[2]I consorziati sono rappresentati:
[3]1° Lo Stato:
[4]da otto membri e cioe':
[5]dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;
[6]dal direttore marittimo di Genova;
[7]da un funzionario di grado non inferiore al 6ª, nominato dal Ministro per le finanze;
[8]da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;
[9]da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni:
[10]dal direttore superiore della Dogana di Genova;
[11]dal capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
[12]dall'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova.
[13]2° Le Provincie:
[14]dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;
[15]da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.
[16]3° I Comuni:
[17]da un rappresentante, designato dal competente podesta', per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.
[18]4° Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova:
[19]da un rappresentante nominato dal suo presidente.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva