Art. 33
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[2]Il Consorzio entro otto giorni dalla loro data comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e, in quanto non soggette a sospensiva per parte del presidente, le deliberazioni delle sezioni riunite del Comitato e delle sezioni di esso al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio e se sono conformi alla legge.
[3]Le deliberazioni del Consorzio divengono esecutive se il prefetto non le avra' annullate per alcuno di tali motivi, nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.
[4]Sono immediatamente esecutive le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato del Consorzio, dichiarate tali nella presente legge, o nel regolamento per la sua esecuzione, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati.
[5]Contro il decreto di annullamento il Consorzio puo', nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva