Art. 34
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[2]Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e, previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, puo' in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva