Art. 34

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[1](Art. 28 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

[2]Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e, previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, puo' in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art34 · fonte su Normattiva