Art. 35

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[1](Art. 29 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1. p. XXIV, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

[2]Il Governo del Re ha in ogni tempo la facolta' di sciogliere per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un commissario Regio.

[3]La detta amministrazione dev'essere ricostituita al piu' tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvedera' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso.

[4]Tale proroga non potra' eccedere i sei mesi.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art35 · fonte su Normattiva