Art. 36
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[1](Art. 30 legge 12 febbraio 1903, n. 50).
[2]Al termine del Consorzio, tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonche' i residui dei suoi fondi, compresovi il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva