Art. 37
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[1](Art. 31 legge 12 febbraio 1903, n. 50).
[2]I contratti stipulati dal Consorzio non possono aver durata, ne' creare oneri od impegni oltre il termine del Consorzio stesso, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Governo del Re.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva