Art. 39
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[1](Art. 1, p. XXVIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).
[2]Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potra', nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:
[3]Per singoli lavoratori:
- a)pene pecuniarie sino a L. 300;
- b)sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;
- c)retrocessione da permanenti ad avventizi;
- d)radiazione dai ruoli.
[4]Per le Associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:
- a)pene pecuniarie sino a L. 2000;
- b)sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;
- c)revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.
[5]Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che decidera' definitivamente.
[6]Il prodotto delle pene pecuniarie andra' a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva