Art. 4
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[1](Art 1. p. III, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875/1178, R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720/37; art. 10 decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 (G. U. 29 gennaio, n. 23); art. 1 R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200/446; art 2. n. IV, R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1720; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383 e 1384).
[2]A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:
- a)il podesta' di Genova o il suo delegato;
- b)un rappresentante nominato dal competente presidente per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Milano e Torino;
- c)un capitano marittimo nominato dalla competente Organizzazione sindacale fascista avente sede a Genova;
- d)i datori di lavoro rappresentati come appresso:
[3]((da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind));
[4]da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;
[5]dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;
[6]dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;
- e)i prestatori d'opera rappresentati come appresso: dal segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;
[7]da altri tre rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal detto segretario.
Testo vigente dal 24 giugno 1975 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva